Autenticazione di firma sui documenti per il passaggio di proprietà di veicoli. Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ''Misure urgenti in materia si passaggi di proprietà di beni mobili registrati'', convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, attribuisce, con l'art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, trattori, barche (tutti beni mobili registrati) anche ai Comuni.
Il servizio è svolto dall'Ufficio Anagrafe.
Documenti necessari
# certificato di proprietà(*) già compilato nel riquadro "M" e "T" (dati acquirente)
# documento di riconoscimento in corso di validità del venditore
# in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e/o società, deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla sottoscrizione della firma (procura, visura camerale, ecc.)
# permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri
# attestazione di regolarità del soggiorno (D.Lgs. n. 30/2007) per i cittadini comunitari
(*) Per i veicoli più vecchi, per i quali il modello CdP non è presente, l'autentica viene effettuata sull'atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà allegato al libretto di circolazione.
Costo
marca da bollo da € 14.62 diritti di segreteria € 0.52
IMPORTANTE
Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte), l'atto dovrà essere successivamente portato al Pubblico Registro Automobilistico, oppure all'Ufficio Motorizzazione, oppure presso una delegazione dell'Automobile Club, oppure ancora presso un'agenzia o studio di consulenza automobilistica entro 60 giorni dalla data dell'autenticazione. Tali uffici possono anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.
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